(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 178 del 7 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Validita' delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto 1. Le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche rilasciate, ai sensi dell'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), alle agenzie di pratiche auto sono valide sino a quando permangono in capo al soggetto autorizzato i requisiti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 13 settembre 1999 (approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche), salva la verifica sulla validita' e congruita' della fidejussione di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale. 2. Se l'aumento dell'importo da garantire e' inferiore al 10 per cento della fidejussione gia' prestata, non si da' luogo ad alcuna integrazione.