(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 178 del 7 dicembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Validita' delle autorizzazioni alla riscossione 
delle tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto 
 
    1.   Le   autorizzazioni    alla    riscossione    delle    tasse
automobilistiche rilasciate, ai sensi dell'art. 31, comma  42,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di  finanza  pubblica  per  la
stabilizzazione e lo sviluppo), alle agenzie di  pratiche  auto  sono
valide sino a quando permangono in capo  al  soggetto  autorizzato  i
requisiti  previsti  dal  decreto  del  Ministro  delle  finanze   13
settembre 1999 (approvazione  della  convenzione  tipo  tra  soggetti
autorizzati ex lege n. 264 del 1991  e  amministrazioni  destinatarie
delle tasse automobilistiche), salva la verifica  sulla  validita'  e
congruita' della fidejussione di cui all'art. 3 dello stesso  decreto
ministeriale. 
    2. Se l'aumento dell'importo da garantire e' inferiore al 10  per
cento della fidejussione gia' prestata, non si da'  luogo  ad  alcuna
integrazione.